Condizioni generali di acquisto - WGC Germania
Tutti i termini e le condizioni di acquisto di Westlake Compounds Germany GmbH e delle sue società affiliate (“Cliente”)
Disposizioni generali
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano a tutte le transazioni di acquisto del Cliente, indipendentemente dal fatto che si tratti di contratti di acquisto, contratti d'appalto o accordi simili. Le presenti condizioni si applicano a tutti i futuri contratti con i fornitori ("Fornitore") con i quali il Cliente intrattiene un rapporto commerciale continuativo. Le disposizioni contrattuali concordate individualmente (§ 305b del Codice Civile tedesco) si applicano alle presenti Condizioni Generali di Acquisto. Le disposizioni di cui sopra si applicano solo alle questioni espressamente regolate da contratto. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano a tutte le questioni per le quali non è stato raggiunto un accordo vincolante. Gli accordi individuali sono vincolanti solo se stipulati per iscritto.
1.2 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano in via esclusiva; il cliente non riconosce eventuali condizioni diverse o contrastanti, salvo che la loro validità sia espressamente confermata per iscritto. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano anche qualora il cliente accetti la consegna senza riserve, pur essendo a conoscenza di condizioni del fornitore diverse o contrastanti.
1.3 Tutti gli accordi tra il cliente e il fornitore devono essere formalizzati per iscritto nel contratto.
1.4 Le presenti condizioni di acquisto si applicano esclusivamente agli imprenditori ai sensi dell'art. 310 comma 1 del Codice Civile tedesco (BGB) e non ai consumatori.
1.5 Tutte le forniture e i servizi devono essere conformi alle disposizioni di legge, alle normative e ai regolamenti pertinenti (“Normative”). Ciò si applica in particolare, ma non esclusivamente, alle normative in materia di sicurezza (incluse quelle relative alla sicurezza della catena di approvvigionamento, come AEO-F ai sensi dell'articolo 14k del Regolamento (CEE) 2454/93), sicurezza sul lavoro e degli impianti, salute e protezione ambientale. Tutte le forniture e i servizi devono essere conformi alle specifiche del cliente, agli standard e ai regolamenti stabiliti dal cliente e allo stato dell'arte. Le istruzioni di sicurezza applicabili presso la sede del cliente e i requisiti contenuti nei permessi di lavoro devono essere rigorosamente osservati. I dipendenti del fornitore devono attenersi alle istruzioni in materia di sicurezza e ambiente dei reparti di sicurezza, protezione e assistenza clienti dello stabilimento. Il fornitore deve effettuare adeguate valutazioni dei rischi in conformità con la legge sulla salute e sicurezza sul lavoro per le proprie attività e per le attrezzature di lavoro utilizzate dal fornitore nelle aree del cliente.
Le attrezzature del fornitore sono idonee al lavoro e vengono sottoposte a regolare manutenzione. I dipendenti del fornitore possiedono le qualifiche, la formazione e le certificazioni di salute sul lavoro necessarie per svolgere le proprie mansioni in sicurezza. Qualsiasi potenziale rischio per terzi derivante dalle attività dei dipendenti del fornitore deve essere preventivamente discusso con i responsabili del cliente. L'esecuzione in sicurezza delle attività dei dipendenti del fornitore deve essere monitorata dai loro responsabili. I ponteggi possono essere utilizzati dai dipendenti del fornitore solo se autorizzati da una persona competente designata dal fornitore stesso. Gli infortuni subiti dai dipendenti del fornitore presso la sede del cliente devono essere segnalati immediatamente al responsabile del cliente; il fornitore è tenuto a collaborare all'indagine su tali incidenti.
1.6 In quanto azienda impegnata nei principi di responsabilità sociale d'impresa e sviluppo ambientalmente sostenibile, il cliente si aspetta che il fornitore rispetti le "Linee guida per la sostenibilità dell'industria chimica in Germania" di Chemie³ ( www.chemiehoch3.de) o principi comparabili.
1.7 Tutti i documenti, le descrizioni e i progetti richiesti e usuali per il rispettivo ordine sono parte integrante dell'ordine stesso e devono essere forniti dal fornitore al cliente gratuitamente.
Inoltre, il fornitore trasferisce irrevocabilmente al cliente, a titolo gratuito, tutti i diritti (ad eccezione dei diritti d'autore) relativi a tutti i risultati del lavoro derivanti dal presente contratto. Il fornitore concede al cliente, a titolo gratuito, un diritto trasferibile, perpetuo, mondiale e illimitato di utilizzare tutti i risultati del lavoro protetti da copyright. Il fornitore manleva il cliente da qualsiasi pretesa di terzi derivante dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale in relazione all'utilizzo dei risultati del lavoro. Qualora per l'utilizzo dei risultati del lavoro siano necessari diritti di proprietà intellettuale e tali diritti fossero già detenuti dal fornitore prima della conclusione del presente contratto, il cliente riceve, a titolo gratuito, un diritto trasferibile e sublicenziabile di utilizzare tali diritti. Il fornitore è tenuto a comunicare per iscritto al cliente tali diritti di proprietà intellettuale senza indebito ritardo.
1.8 La revisione da parte del cliente di piani, documenti o altri servizi forniti dal fornitore non comporta alcuna corresponsabilità da parte del cliente; tale revisione non pregiudica eventuali diritti di garanzia che il cliente possa vantare.
1.9 Il fornitore è responsabile per tutte le consegne e per quelle dei suoi subfornitori nella stessa misura in cui lo è per i propri servizi.
1.10 Il cliente paga per la stipula di una polizza assicurativa SLVS (assicurazione per spedizioni, logistica e magazzinaggio).
riservatezza
2.1 Il fornitore si impegna a trattare come riservati tutti i segreti commerciali e aziendali (ad esempio, illustrazioni, disegni, calcoli, specifiche e altri documenti) ricevuti dal cliente, nonché tutte le conoscenze e i risultati ("informazioni") acquisiti dal presente contratto, a non divulgarli a terzi, a utilizzarli esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto e a non sfruttarli, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale. Tale obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
2.2 Il fornitore si impegna a obbligare i propri dipendenti, rappresentanti legali e agenti al rispetto delle medesime disposizioni in materia di riservatezza.
2.3 L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che erano già di dominio pubblico al momento della divulgazione da parte del cliente, o che sono successivamente divenute di dominio pubblico senza alcuna azione da parte del fornitore, o che sono state legittimamente divulgate al fornitore da una terza parte indipendente che non è soggetta ad alcun obbligo di riservatezza.
- Tempi di consegna
3.1 La data di consegna specificata nell'ordine è vincolante.
3.2 Il fornitore è tenuto a informare immediatamente il cliente per iscritto qualora si verifichino o vengano a conoscenza di circostanze che gli impediscano di rispettare il termine di consegna o di esecuzione concordato.
3.3 In caso di ritardo nella consegna, il cliente ha diritto ai diritti previsti dalla legge. In particolare, dopo la scadenza infruttuosa di un congruo termine di grazia, il cliente ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni in luogo dell'adempimento e di recedere dal contratto. Qualora il cliente richieda il risarcimento dei danni, il fornitore ha il diritto di dimostrare la propria innocenza.
Prezzi – Condizioni di pagamento
4.1 Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante. Salvo diverso accordo scritto, il prezzo comprende la consegna secondo gli INCOTERMS DDP (luogo di destinazione convenuto) nella versione attualmente in vigore. La restituzione dell'imballaggio richiede un accordo separato.
4.2 Il cliente può elaborare i documenti di consegna e le fatture ed effettuare i pagamenti solo se contengono il numero d'ordine specificato nell'ordine. Il fornitore si assume le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tale requisito, a meno che non possa dimostrare di non esserne responsabile.
4.3 Il cliente ha il diritto di compensare i crediti e di esercitare il diritto di recesso nei limiti consentiti dalla legge.
Ispezione per difetti – Responsabilità per difetti
5.1 Nella misura in cui il contratto riguardi l'acquisto di un prodotto, il cliente è esonerato dall'obbligo di ispezionare immediatamente la consegna originale, a meno che i difetti non siano evidenti e immediatamente riconoscibili mediante una semplice ispezione visiva.
5.2 In caso di difetti, il termine di prescrizione legale ricomincia a decorrere dopo la loro riparazione; ciò vale anche per le parti funzionalmente correlate alla parte difettosa e qualora non si possa escludere un danno derivante dalla parte difettosa.
5.3 Se la segnalazione di difetti viene presentata tempestivamente, il termine di prescrizione per i reclami del cliente rimane valido finché il fornitore non abbia respinto definitivamente i reclami per iscritto.
5.4 Il luogo di esecuzione è in ogni caso il luogo specificato nell'ordine in cui il cliente deve ricevere la merce oppure, in caso di fornitura con installazione, il luogo di utilizzo.
5.5 Il cliente è tenuto a ispezionare la merce per verificare eventuali difformità di qualità e quantità entro un periodo di tempo ragionevole. La segnalazione di difetti si considera tempestiva se perviene al fornitore entro tre settimane dal ricevimento della merce o, in caso di vizi occulti, entro tre settimane dalla loro scoperta.
5.6 Il cliente ha pieno diritto di far valere tutti i diritti di garanzia previsti dalla legge; in particolare, il cliente può, a sua discrezione, richiedere al fornitore la riparazione del difetto o la consegna di un articolo nuovo e privo di difetti. Resta espressamente riservato il diritto al risarcimento dei danni, in particolare al risarcimento in luogo dell'adempimento.
5.7 Se il fornitore non adempie correttamente al proprio obbligo di eseguire la prestazione successiva (e non si è legittimamente rifiutato di farlo), o se rifiuta seriamente e definitivamente l'esecuzione successiva, o se l'esecuzione successiva non va a buon fine, o se si teme la perdita d'uso, o se la riparazione dei difetti non può essere rimandata per altri motivi, il cliente ha il diritto di riparare il difetto autonomamente o di farlo riparare da terzi e di richiedere al fornitore un risarcimento per le quantità richieste.
Si applicano le normative di legge. Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano gli ulteriori diritti del cliente derivanti dalla responsabilità per vizi o dalla garanzia.
5.8 Il termine di prescrizione è di 36 mesi, salvo che la legge preveda un termine più lungo, a decorrere dal trasferimento del rischio, salvo quanto previsto dagli articoli 478 e 479 del Codice Civile tedesco (BGB).
5.9 Il fornitore si assume il rischio di perdita e danneggiamento accidentali di tutti i servizi da eseguire ai sensi del presente contratto fino all'accettazione o alla consegna. Qualora sia concordata o richiesta la consegna, si applica quanto segue: se vengono consegnate solo parti dell'opera, il fornitore effettuerà un'ispezione con il cliente in merito all'utilizzo/consegna parziale. Né l'ispezione né l'utilizzo/consegna parziale costituiscono accettazione. Servono unicamente a determinare lo stato di avanzamento della produzione e a garantire la successiva tracciabilità di eventuali danni. Se il cliente utilizza parti dell'opera prima dell'accettazione, il fornitore non è responsabile per danni o perdite imputabili a colpa del cliente. Il cliente si assume il rischio di normale usura, nonché tutti gli altri rischi derivanti dal suo utilizzo.
Mantenimento della proprietà
6.1 Il cliente conserva la proprietà di tutte le parti e/o dei materiali forniti al fornitore. Qualsiasi lavorazione o modifica effettuata dal fornitore viene eseguita per conto del cliente. Qualora i beni del cliente soggetti a riserva di proprietà vengano lavorati insieme ad altri beni non di proprietà del cliente, quest'ultimo acquisisce la comproprietà del prodotto risultante in proporzione al nuovo valore dei propri beni (prezzo di acquisto più IVA) rispetto agli altri beni lavorati al momento della lavorazione.
6.2 Qualora articoli e/o materiali forniti dal cliente vengano mescolati in modo inscindibile con altri articoli non di proprietà del cliente, quest'ultimo acquisisce la comproprietà del nuovo articolo in proporzione al valore dei beni soggetti a riserva di proprietà (prezzo di acquisto più IVA) rispetto agli altri articoli mescolati al momento della mescolanza. Se la mescolanza avviene in modo tale che l'articolo del fornitore sia considerato l'articolo principale, si conviene che il fornitore trasferisca al cliente una comproprietà proporzionale; il fornitore detiene la proprietà esclusiva o la comproprietà in qualità di fiduciario per conto del cliente.
6.3 Se i diritti di garanzia del cliente ai sensi delle clausole 6.1 e/o 6.2 superano di oltre il 10% il prezzo di acquisto di tutti i beni non pagati soggetti a riserva di proprietà, il cliente è obbligato, su richiesta del fornitore, a svincolare la garanzia di sua scelta.
- Responsabilità
7.1 Si applicano le disposizioni di legge.
7.2 Se il fornitore è responsabile del danneggiamento del prodotto, è obbligato a indennizzare il cliente, su prima richiesta, da qualsiasi pretesa di risarcimento danni da parte di terzi, a condizione che la causa rientri nella sua sfera di controllo e organizzazione e che egli sia responsabile nei confronti di terzi.
7.3 Nell'ambito della propria responsabilità per danni, il fornitore è tenuto, ai sensi degli articoli 683, 670 o 830, 840 e 426 del Codice Civile tedesco (BGB), a rimborsare tutte le spese sostenute in relazione alle azioni di richiamo avviate dal cliente. Il cliente, per quanto possibile e ragionevole, informerà il fornitore del contenuto e della portata delle misure di richiamo da attuare e gli darà la possibilità di esprimere un parere. Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano gli altri diritti legali del cliente.
7.4 Il fornitore si impegna a mantenere una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i prodotti con una copertura minima di 5 milioni di euro per sinistro (danni a persone e cose combinati); ciò non pregiudica eventuali ulteriori richieste di risarcimento danni da parte del cliente.
Legge applicabile – Foro competente – Luogo di esecuzione
8.1 Se il fornitore è un commerciante, il foro competente è la sede legale del cliente; tuttavia, il cliente ha anche il diritto di citare in giudizio il fornitore presso il suo foro competente generale.
8.2 Si applicano esclusivamente le leggi della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG). Le condizioni commerciali applicabili sono gli INCOTERMS attualmente in vigore della Camera di Commercio Internazionale (ICC).
Eilenburg, ottobre 2025