Condizioni generali di vendita di Westlake Compounds Germany GmbH

1. Generale

Tutte le consegne e i servizi da noi forniti, così come tutti gli accordi conclusi con noi, sono soggetti esclusivamente alle seguenti Condizioni Generali di Vendita. Le condizioni dell'acquirente che differiscono o sono in conflitto con le nostre Condizioni Generali di Vendita e che non sono state da noi esplicitamente accettate non si applicano, anche se non ne contestiamo espressamente l'applicazione. Qualora esista già un rapporto commerciale tra noi e l'acquirente, tutti gli accordi, le consegne e i servizi futuri saranno anch'essi soggetti alle nostre Condizioni Generali di Vendita.

2. Offerta e conclusione del contratto

Le nostre offerte non sono vincolanti e sono soggette a modifiche. Saranno vincolanti solo gli ordini di acquisto da noi confermati per via elettronica o scritta, o implicitamente accettati con la consegna della merce. Allo stesso modo, qualsiasi accordo verbale, integrazione o modifica agli ordini di acquisto entrerà in vigore solo dopo la nostra espressa conferma elettronica o scritta.

3. Consegna

3.1. Salvo diverso accordo esplicito, tutte le date di consegna sono soggette a modifiche.

3.2. Abbiamo il diritto di effettuare consegne a rate, a condizione che ciò sia ragionevolmente accettabile per l'acquirente nel caso specifico.

3.3. In caso di ritardo nella consegna, trascorso un congruo periodo di grazia stabilito dall'acquirente senza che la consegna sia stata effettuata, l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto di acquisto per iscritto o, se il ritardo nella consegna è imputabile a noi, di richiedere il risarcimento dei danni in luogo dell'adempimento. Abbiamo il diritto di richiedere all'acquirente di comunicarci entro un termine ragionevole se intende recedere dal contratto a causa del ritardo nella consegna, richiedere il risarcimento dei danni o insistere sull'adempimento.

4. Restituzione delle attrezzature di carico, dei container di carico e degli altri container presi in prestito

Qualora le attrezzature di carico, i container o altri contenitori che forniamo in prestito all'acquirente in relazione alla consegna vengano restituiti in ritardo (ossia se i normali periodi di scarico sono stati superati), ci riserviamo il diritto di addebitare all'acquirente tutti i costi sostenuti a seguito della restituzione tardiva.

5. Prezzi, luogo di esecuzione

5.1. Salvo diverso accordo esplicito, i nostri prezzi si intendono "franco fabbrica", escluse le spese di imballaggio, consegna e spedizione, nonché l'eventuale imposta sul valore aggiunto.

5.2. Salvo diverso accordo espresso, il luogo di spedizione dei prodotti (ossia lo stabilimento di produzione) è anche il luogo di esecuzione della consegna dei prodotti.

6. Pagamento, Mancato pagamento

6.1. Salvo diverso accordo espresso, il prezzo di acquisto in euro deve essere pagato sul conto bancario specificato nella rispettiva fattura entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura. Il luogo di adempimento per quanto riguarda il pagamento è Monaco di Baviera, Germania.

6.2. In caso di mancato pagamento, all'acquirente saranno addebitati interessi di mora al tasso del 12 (dodici) per cento annuo, ma in ogni caso non inferiore a 9 (nove) punti percentuali al di sopra del rispettivo tasso di interesse di base. Ci riserviamo il diritto di richiedere un risarcimento danni aggiuntivo. Qualora gli interessi da noi richiesti superino il tasso di interesse legale applicabile a qualsiasi mancato pagamento, l'acquirente ha il diritto di dimostrare che abbiamo subito una perdita o un danno inferiore. Noi, a nostra volta, abbiamo il diritto di dimostrare di aver subito una perdita o un danno maggiore.

6.3. Qualora l'acquirente sia inadempiente nel pagamento o sussistano legittimi dubbi circa la sua solvibilità o affidabilità creditizia, ci riserviamo il diritto – in aggiunta a qualsiasi altro diritto di cui potremmo disporre – di richiedere il pagamento anticipato delle consegne non ancora effettuate, nonché l'immediato saldo di qualsiasi altro credito ancora insoluto derivante dal rapporto commerciale.

6.4. Le cambiali o gli assegni saranno accettati, a condizione che vengano onorati, solo se è stato stipulato un accordo separato in tal senso. L'acquirente si farà carico di tutte le spese derivanti da tali transazioni.

6.5. L'Acquirente può compensare con i nostri crediti di pagamento solo i crediti non contestati o che siano stati dichiarati definitivi e inappellabili da un tribunale. Ciò si applica mutatis mutandis anche all'esercizio dei diritti di ritenzione. Ciò non pregiudica la seconda frase della Sezione 8.9 riportata di seguito.

7. Forza maggiore

7.1. Durante eventi di forza maggiore, quali interruzioni del traffico o dei trasporti, problemi di spedizione, incendi, inondazioni, carenza imprevedibile di manodopera, energia, materie prime, materiali di consumo o altre forniture, interruzioni delle consegne da parte di fornitori a monte o subappaltatori, guerre, scioperi, serrate, tempi di inattività o interruzioni della produzione imprevisti e significativi, salvo che siano causati dalla colpa della parte interessata nell'esecuzione delle necessarie misure di manutenzione e riparazione, ordini governativi, regolamenti e istruzioni ufficiali vincolanti, terremoti e altre calamità naturali, epidemie, pandemie, misure di quarantena imposte dal governo, interruzioni della catena di approvvigionamento, inclusi ma non limitati a carenze di attrezzature o mezzi di trasporto, ecc., incidenti di sicurezza informatica o qualsiasi altro caso di forza maggiore o ostacolo al di fuori del controllo della parte obbligata all'esecuzione che diminuisca, ritardi o impedisca la produzione e/o la spedizione o renda la produzione e/o la spedizione considerevolmente più difficile o irragionevole, le parti saranno liberate dai rispettivi obblighi di consegna o esecuzione per tutta la durata di tale interruzione e nella misura in cui detta interruzione abbia un impatto.

7.2. Qualora tali impedimenti si protraggano per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, entrambe le parti avranno il diritto di recedere dal contratto per quanto riguarda gli obblighi contrattuali interessati da tali ritardi. Non sussistono altri diritti.

8. Specifiche standard, garanzie

8.1. Garantiamo che i nostri prodotti siano conformi alle nostre specifiche standard al momento del trasferimento del rischio. Su richiesta, le specifiche standard saranno fornite all'acquirente. Sono esclusi eventuali requisiti soggettivi che vadano oltre le specifiche standard, nonché eventuali requisiti oggettivi, salvo il caso in cui le parti abbiano concordato specifiche diverse da quelle standard con espresso riferimento alla presente Sezione 8.1.

8.2. Abbiamo preparato tutte le informazioni sul prodotto, in particolare per quanto riguarda l'idoneità all'uso, lo sviluppo, l'utilizzo e l'assistenza tecnica, al meglio delle nostre conoscenze. Tuttavia, queste informazioni non costituiscono alcuna garanzia per i prodotti, e più specificamente nessuna garanzia sulla loro idoneità a uno scopo specifico. È responsabilità dell'Acquirente effettuare un'ispezione e delle prove prima di utilizzare il prodotto.

8.3. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche, a meno che non abbiamo incluso le relative dichiarazioni pubbliche nell'accordo con espresso riferimento alla presente Sezione 8.3.

8.4. Qualsiasi garanzia sarà vincolante per noi solo se e nella misura in cui (1) faccia espressamente parte di un'offerta o di una conferma d'ordine, (2) sia stata espressamente designata come "garanzia" e (3) indichi esplicitamente i nostri obblighi ai sensi di tale garanzia.

8.5. L'acquirente è tenuto a ispezionare i prodotti senza indebito ritardo dopo la consegna per verificarne la qualità e l'idoneità all'uso, e a comunicarci tempestivamente e per iscritto eventuali difetti. Nei limiti di quanto ragionevolmente possibile, l'acquirente è tenuto anche a effettuare dei campionamenti. Qualora l'acquirente non adempia a tali obblighi, i prodotti si considereranno accettati, a meno che il difetto non fosse di tale entità da non essere rilevabile durante l'ispezione.

8.6. In caso di difetti evidenti, la segnalazione del difetto deve essere effettuata entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dei prodotti. In caso di difetti occulti, la segnalazione del difetto deve essere effettuata senza indebito ritardo dopo l'individuazione di tali difetti, ma in ogni caso non oltre 1 (un) anno dal ricevimento dei prodotti.

8.7. Le segnalazioni di difetti pertinenti saranno prese in considerazione solo se presentate per iscritto e corroborate dalla relativa documentazione di supporto.

8.8. Non saremo responsabili per difetti che riducano in modo trascurabile il valore o l'idoneità all'uso del prodotto. Più specificamente, un difetto si considera trascurabile se l'acquirente stesso può facilmente e con poco sforzo porvi rimedio.

8.9. Qualora l'acquirente richieda un adempimento supplementare a causa di un difetto, potremo decidere, a nostra esclusiva discrezione, se porre rimedio al difetto o consegnare un prodotto non difettoso. Abbiamo il diritto di subordinare l'adempimento supplementare dovuto al pagamento da parte dell'acquirente del prezzo di acquisto; tuttavia, l'acquirente ha il diritto di trattenere una quota del prezzo di acquisto proporzionale al difetto. Resta impregiudicato il diritto legale di ridurre il prezzo di acquisto o di recedere dal contratto, qualora l'adempimento supplementare non abbia esito positivo.

8.10. In caso di segnalazioni giustificate di difetti, l'acquirente potrà restituirci i prodotti a nostre spese solo se noi, a seguito della segnalazione del difetto, non ci offriremo di ritirarli o smaltirli.

8.11. Qualora i costi relativi all'esecuzione supplementare aumentino a causa del trasferimento dei prodotti da parte dell'acquirente in un luogo diverso dalla sede legale dell'acquirente e dal luogo di esecuzione, tali costi aggiuntivi saranno a carico dell'acquirente, a meno che non abbiamo espressamente concordato di farci carico di tali costi aggiuntivi.

8.12. Tutti i diritti relativi ai difetti sono soggetti a un termine di prescrizione di 1 (un) anno dalla consegna. Qualora il prodotto sia un edificio o un elemento utilizzato per un edificio secondo il suo scopo abituale e abbia causato il difetto dell'edificio (materiale da costruzione), secondo le norme di legge il termine di prescrizione è di 5 (cinque) anni dalla consegna. Restano impregiudicate tutte le ulteriori disposizioni di legge in materia di prescrizione, in particolare gli articoli 438 (3), 444 e 445b del Codice civile tedesco ( Bürgerliches Gesetzbuch – “ BGB ”).

8.13. È esclusa qualsiasi garanzia per i prodotti di seconda mano.

8.14. Restano impregiudicati i diritti dell'acquirente ai sensi dell'articolo 478 del Codice Civile tedesco (BGB).

8.15. Nulla di quanto previsto nella presente Sezione 8 limita la nostra responsabilità ai sensi della Sezione 9 di seguito riportata.

9. Responsabilità

9.1. Saremo responsabili, senza limitazioni, per i danni – indipendentemente dal fondamento giuridico – derivanti da dolo e colpa grave, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge.

9.2. In caso di colpa lieve, la nostra responsabilità sarà limitata alle violazioni di obblighi contrattuali essenziali (un obbligo contrattuale essenziale è un obbligo fondamentale, ovvero centrale per la corretta esecuzione del contratto, sul quale l'altra parte fa affidamento abitualmente – e ha il diritto di fare affidamento –); in caso di violazioni di obblighi contrattuali essenziali dovute a colpa lieve, la nostra responsabilità è limitata all'importo del risarcimento per danni tipicamente prevedibili.

9.3. Le limitazioni di responsabilità di cui alla Sezione 9.2 si applicano anche alle violazioni degli obblighi commesse da persone (anche a loro vantaggio) la cui colpa ci verrebbe attribuita in conformità alle disposizioni di legge.

9.4. Le limitazioni di responsabilità di cui alla Sezione 9.2 di cui sopra non si applicano (1) se abbiamo omesso fraudolentemente di rivelare un difetto, (2) se abbiamo espressamente assunto una garanzia sulla qualità dei prodotti, (3) alle richieste dell'acquirente ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità del prodotto ( Produkthaftungsgesetz ) e (4) ai danni alla vita, all'integrità fisica o alla salute.

10. Riserva di proprietà

10.1. Ci riserviamo la piena proprietà di tutti i prodotti venduti fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dal nostro rapporto commerciale con l'acquirente. Nell'ambito della sua normale attività commerciale, l'acquirente ha il diritto di esercitare il controllo effettivo sui prodotti acquistati e può lavorarli fino a quando non revocheremo tale autorizzazione.

10.2. La riserva di proprietà e il diritto di esercitare il controllo effettivo di cui alla Sezione 10.1 si applicano anche all'intero valore dei beni di nuova produzione creati mediante ulteriore lavorazione, aggiunta di additivi o miscelazione, composizione o unione con altri prodotti. In ogni caso, rimarremo i produttori dei beni. Qualora i prodotti siano stati ulteriormente lavorati, siano stati aggiunti additivi, siano stati miscelati con altri beni o siano stati uniti a beni di terzi, con tali terzi che mantengono la proprietà dei loro prodotti, acquisiremo la comproprietà di tali beni lavorati in proporzione al valore dei prodotti da noi consegnati, soggetti a riserva di proprietà, e al prezzo di acquisto. Qualora sussista una riserva di proprietà da parte di terzi o, per effetto di legge, tale quota sia inferiore a quella di terzi, avremo diritto alla differenza.

10.3. Qualora l'acquirente venda i nostri prodotti a terzi, l'acquirente dovrà cedere a noi l'intero credito derivante da tale vendita, ovvero l'importo della quota di comproprietà dovuta (si veda la Sezione 10.2 di cui sopra). Qualora le parti concordino un conto corrente, i relativi saldi dovranno essere trasferiti. Tuttavia, l'acquirente ha il diritto di far valere tali crediti a nostro nome fino a quando non revocheremo tale diritto o i pagamenti dell'acquirente cesseranno. L'acquirente potrà cedere tali crediti solo con il nostro esplicito consenso. Ciò vale anche per qualsiasi cessione a scopo di factoring per il recupero di tali crediti.

10.4. Qualora terzi rivendichino diritti sui nostri prodotti o crediti, l'acquirente è tenuto a comunicarcelo senza indebito ritardo.

10.5. Qualora il valore di una garanzia fornita superi il nostro conto debitore di oltre il 10 (dieci) per cento, su richiesta, svincoleremo tale garanzia a nostra esclusiva discrezione.

10.6. Ci riserviamo il diritto di ritirare qualsiasi prodotto soggetto a riserva di proprietà qualora i relativi contratti di acquisto vengano rescissi.

10.7. Qualora le leggi del paese in cui i prodotti si trovano dopo la consegna non consentano al Venditore di far valere i diritti di proprietà sui beni in questione, ma consentano la riserva di diritti analoghi in relazione all'oggetto consegnato, dichiariamo espressamente che eserciteremo tali diritti. L'Acquirente si impegna a collaborare con noi per l'adempimento di tutti gli adempimenti formali necessari a tal fine.

11. Sanzioni

11.1. Le parti saranno esonerate dall'obbligo di adempiere ai propri obblighi contrattuali in conformità alle presenti Condizioni Generali di Vendita e non saranno responsabili per l'inadempimento del contratto qualora diventi impossibile adempiere al contratto, in tutto o in parte, o qualora l'esecuzione del contratto sia notevolmente ostacolata dalla revoca o sospensione di licenze di esportazione o importazione, da embarghi o altre sanzioni imposte dalle Nazioni Unite (“ ONU ”), dall’Unione Europea (“ UE ”), dal Regno Unito (“ Regno Unito ”) o dagli Stati Uniti d’America (“ USA ”), in particolare laddove l’esecuzione del contratto possa esporre le parti o una qualsiasi delle loro affiliate e/o ausiliari coinvolti nell’esecuzione del contratto a sanzioni, penalità o altre azioni delle autorità governative a loro pregiudizievoli (“ Sanzioni ”).

11.2. Qualora una parte desideri avvalersi delle Sanzioni, dovrà, senza indebito ritardo, inviare all'altra parte una comunicazione scritta specificando il motivo e la durata stimata per cui si presume che vi sia un impedimento o un'impossibilità di adempiere all'accordo.

11.3. Se le Sanzioni durano per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, le parti hanno il diritto di recedere dal presente accordo in tutto o in parte mediante comunicazione scritta, includendo una dichiarazione sulla misura in cui gli obblighi contrattuali sono influenzati dalle Sanzioni.

12. Conformità alle normative sull'esportazione

L'acquirente accetta che, nella misura consentita dalla legge applicabile dell'UE e dei suoi Stati membri, in particolare dal Regolamento UE sul blocco (Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio), si atterrà rigorosamente a tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di sanzioni economiche, embarghi commerciali e controllo delle esportazioni, in particolare quelli del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti, del Regno Unito e/o dell'UE o di uno qualsiasi dei suoi Stati membri, e pertanto non venderà, fornirà, rivenderà, esporterà o trasferirà in altro modo i beni (a) a qualsiasi persona che, per quanto a conoscenza dell'acquirente, sia attualmente inclusa nella lista statunitense Specially Designated Nationals and Blocked Persons List o nella US Consolidated Sanctions List tenuta dall'Office of Foreign Assets Control/US Department of the Treasury, nella lista britannica dei soggetti sanzionati finanziariamente dall'HM Treasury (Office of Financial Sanctions Implementation), nella lista consolidata di persone, gruppi ed entità soggetti a sanzioni finanziarie dell'UE o in qualsiasi altra lista simile tenuta dalle Nazioni Unite, dall'UE o da uno qualsiasi dei suoi Stati membri, o da qualsiasi altra autorità competente ente governativo e/o (b) direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o organismo in un paese rispetto al quale è vietato dalle sanzioni dell'UE, degli Stati Uniti, del Regno Unito e/o delle Nazioni Unite vendere, fornire, rivendere, esportare o altrimenti trasferire i beni in questione o utilizzare i beni in tale paese.

13. Protezione dei dati

Entrambe le parti si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare dalla legge tedesca sulla protezione dei dati ( Bundesdatenschutzgesetz – BDSG ) e dal Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR). Entrambe le parti concordano che l'altra parte possa divulgare informazioni a qualsiasi sua società affiliata, comprese quelle situate al di fuori dello Spazio economico europeo o della Svizzera, a condizione che ciò sia consentito dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

14. Legge applicabile, foro competente

14.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita, così come qualsiasi accordo concluso ai sensi delle stesse, sono regolate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Federale di Germania. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili del 1° aprile 1980 non si applica.

14.2. Qualora l'acquirente sia un commerciante o un'impresa ( Kaufmann ) o non abbia un foro competente in Germania, il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita o ad esse connesse, nonché per tutti gli accordi conclusi ai sensi delle stesse, sarà Monaco di Baviera, Germania. Ci riserviamo tuttavia il diritto di far valere i nostri diritti presso il foro competente dell'acquirente.

14.3. Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni generali di vendita si rivelasse invalida