Termini e condizioni di acquisto - WGC Italia
Condizioni generali di acquisto
di Westlake Compounds Italy, insieme alle sue società affiliate,
di seguito denominato Acquirente ("Acquirente")
- Disposizioni generali
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano a tutti i tipi di approvvigionamento effettuati dall'Acquirente, siano essi acquisti, ordini di lavoro, ecc. (di seguito denominati "approvvigionamento"); in caso di rapporto commerciale continuativo con il contraente, le presenti Condizioni di Acquisto si applicheranno a tutti i contratti stipulati nel corso del suddetto rapporto commerciale. Eventuali accordi contrattuali individuali prevarranno sulle presenti Condizioni di Acquisto, ma tali clausole si applicheranno solo alle disposizioni per le quali esiste un accordo individuale. Le presenti Condizioni di Acquisto si applicheranno a qualsiasi altra disposizione non supportata da un accordo individuale. Gli accordi individuali sono soggetti al requisito della forma scritta.
1.2 Si applicano esclusivamente le presenti Condizioni di Acquisto; le eventuali condizioni generali della parte contraente che siano in conflitto o divergenti dalle presenti Condizioni di Acquisto non saranno applicabili, a meno che l'acquirente non ne abbia espressamente accettato la validità per iscritto. Le presenti Condizioni di Acquisto si applicano anche qualora l'acquirente accetti le forniture del fornitore senza riserve, pur essendo a conoscenza del fatto che le condizioni del fornitore sono in conflitto o divergenti dalle presenti Condizioni di Acquisto.
1.3 Qualsiasi accordo tra l'acquirente e l'appaltatore deve essere stipulato per iscritto.
1.4 Le presenti Condizioni di Acquisto si applicano esclusivamente agli imprenditori, non ai consumatori.
1.5 Tutte le forniture e i servizi devono essere conformi a tutte le disposizioni, leggi e regolamenti applicabili (di seguito denominati "regolamenti"), inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i regolamenti in materia di sicurezza (compresi i regolamenti sulla sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale, ad esempio l'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione e le relative normative nazionali), la sicurezza sul lavoro e negli impianti, nonché la tutela della salute e dell'ambiente. Le forniture e i servizi devono essere conformi alle specifiche dell'acquirente, nonché agli standard e ai regolamenti applicati dallo stesso, e la loro qualità deve essere in linea con lo stato dell'arte attuale.
1.6 I vostri dipendenti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza applicabili presso la vostra sede, come specificato nei vostri permessi di lavoro o in altre autorizzazioni, nonché a tutte le istruzioni in materia di sicurezza e ambiente impartite dal vostro personale di sicurezza o da altro personale. L'appaltatore ha predisposto opportune valutazioni dei rischi relative alle attività dei propri dipendenti e alle attrezzature operative utilizzate presso la sede dell'acquirente, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. Le attrezzature operative utilizzate dall'appaltatore saranno idonee all'attività da svolgere e mantenute a tale scopo. I vostri dipendenti avranno le qualifiche e la formazione adeguate, nonché le qualifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro necessarie per svolgere le mansioni in sicurezza. Qualsiasi rischio per terzi derivante dalle attività svolte dai dipendenti dell'appaltatore presso la sede dell'acquirente dovrà essere preventivamente concordato con il responsabile della sicurezza dell'acquirente. I supervisori dell'appaltatore saranno tenuti a monitorare il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei dipendenti dell'appaltatore durante lo svolgimento delle loro attività. I dipendenti dell'appaltatore potranno utilizzare ponteggi solo se il loro utilizzo è stato debitamente autorizzato da una persona competente per conto dell'appaltatore. Il contraente deve segnalare immediatamente al RLS dell'acquirente qualsiasi infortunio sul lavoro che si verifichi nei locali dell'acquirente – e che coinvolga i dipendenti dell'appaltatore – e deve collaborare alla valutazione dell'incidente.
1.7 In quanto azienda fondata sui principi di condotta aziendale responsabile e sviluppo sostenibile, l'acquirente richiede inoltre al fornitore di conformarsi al regolamento REACH (Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) e, nei limiti di applicabilità, alle "Linee guida per la sostenibilità dell'industria chimica in Germania" [Leitlinien zur Nachhaltigkeit für die chemische Industrie in Deutschland], formulate nell'ambito dell'iniziativa Chemie3 (www.chemiehoch3.de) o a principi comparabili.
1.8 Tutti i documenti, le registrazioni, le descrizioni e i progetti necessari e di consuetudine fanno parte del rispettivo ordine e saranno forniti all'Acquirente dall'Appaltatore senza costi aggiuntivi. Inoltre, l'appaltatore trasferirà irrevocabilmente e gratuitamente all'acquirente tutti i diritti (ad eccezione del diritto d'autore) su qualsiasi risultato del suo lavoro derivante dal presente contratto. L'appaltatore concede all'acquirente un diritto d'uso trasferibile e illimitato per qualsiasi tipo di utilizzo di qualsiasi risultato protetto da copyright del suo lavoro, a titolo gratuito. Per quanto riguarda l'utilizzo dei risultati del lavoro, l'appaltatore indennizzerà e terrà indenne l'acquirente da qualsiasi pretesa derivante dalla violazione dei diritti di proprietà di terzi. Qualora i diritti di proprietà intellettuale detenuti dall'appaltatore prima della data di entrata in vigore del relativo contratto siano necessari per lo sfruttamento dei risultati del lavoro, all'acquirente saranno concessi diritti d'uso gratuiti, trasferibili e sublicenziabili su tali diritti di proprietà intellettuale. Il contraente informerà immediatamente per iscritto l'acquirente dell'esistenza di tali diritti di proprietà intellettuale.
1.9 Il fatto che l'Acquirente supervisioni i progetti, i documenti, le registrazioni o altri servizi dell'Appaltatore non crea alcuna responsabilità solidale a carico dell'Acquirente, fatta salva la responsabilità del partner contrattuale per i vizi.
1.10 L'appaltatore sarà responsabile per le forniture e i servizi forniti dai subappaltatori nello stesso modo in cui sono responsabili per i propri servizi e forniture.
1.11 L'acquirente è un cliente che non sottoscrive una copertura assicurativa supplementare per i rischi di trasporto, in quanto già coperto dalla propria polizza (la cosiddetta SLVSVerzichtskunde).
- Riservatezza
2.1 Per tutta la durata del rapporto contrattuale derivante dal presente ordine e anche successivamente, il contraente si impegna a mantenere la riservatezza in merito ai segreti commerciali e aziendali rivelatigli dall'acquirente (ad esempio illustrazioni, disegni, calcoli, specifiche e altri documenti), nonché a qualsiasi conoscenza e risultato derivante da essi (di seguito denominati "Informazioni") per brevità, a non consentire a terzi l'accesso a tali informazioni, a utilizzarle esclusivamente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente ordine e a non farne uso in alcun modo, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, della proprietà intellettuale delle informazioni.
2.2 L'appaltatore dovrà inoltre richiedere ai propri dipendenti, rappresentanti legali e ausiliari di rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 2.1 precedente.
2.3 Gli obblighi di cui al paragrafo 2.1 non si applicano alle informazioni che, senza il coinvolgimento dell'Appaltatore, erano già di pubblico dominio prima della divulgazione da parte dell'Acquirente, o che sono diventate di pubblico dominio solo successivamente, o che sono state rese legalmente accessibili all'Appaltatore da una terza parte indipendente che non è vincolata da alcun obbligo di riservatezza.
- Termini di consegna
3.1 La data di consegna specificata nell'ordine è vincolante.
3.2 L'Appaltatore è tenuto a informare per iscritto l'Acquirente, senza indebito ritardo, qualora venga a conoscenza di circostanze che indichino l'impossibilità di rispettare i termini di consegna o la data di esecuzione concordati.
3.3 In caso di ritardo nella consegna, avrete il diritto di esercitare i vostri diritti di legge, compreso il diritto di richiedere il risarcimento dei danni e di recedere dal contratto una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole per porre rimedio al ritardo senza successo. Qualora l'acquirente richieda il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale, il fornitore avrà il diritto di dimostrare all'acquirente di non essere venuto meno ai propri obblighi.
- Prezzi e metodi di pagamento
4.1 Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante. Salvo diverso accordo scritto, il prezzo si intende comprensivo della consegna DDP (reso con dazi pagati – Incoterms 2020) al luogo di destinazione indicato. L'acquirente sarà tenuto a restituire l'imballaggio solo se ciò è stato esplicitamente concordato.
4.2 L'acquirente potrà elaborare i documenti di spedizione e pagare le fatture solo se il numero d'ordine compare sui documenti di spedizione e sulle fatture, in conformità con le specifiche dell'ordine dell'acquirente; il contraente sarà ritenuto responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di tale obbligo, salvo che il contraente non possa dimostrare il contrario.
4.3 Avrai diritto alla compensazione e alla ritenzione nei limiti consentiti dalla legge.
- Ispezione dei difetti – Responsabilità per i difetti
5.1 Se l'oggetto dell'appalto è costituito da beni, l'acquirente è esonerato dall'obbligo di effettuare un'ispezione immediata dei beni in entrata al momento del ricevimento, a meno che i difetti non siano manifesti e direttamente identificabili mediante una semplice ispezione visiva.
5.2 In caso di difetti, il termine di prescrizione legale ricomincerà a decorrere dalla loro riparazione; tale misura si applicherà anche alle parti funzionalmente connesse alla parte difettosa, sulle quali non si può escludere completamente un possibile effetto dannoso.
5.3 La notifica da parte dell'Acquirente all'Appaltatore dell'esistenza di un difetto entro il termine di prescrizione comporterà la sospensione del relativo termine per le pretese dell'Acquirente fino a quando l'Appaltatore non le avrà respinte definitivamente per iscritto.
5.4 Il luogo di esecuzione è sempre il luogo in cui la merce viene accettata dall'acquirente, come specificato nell'ordine; nel caso di fornitura con montaggio, questo è il luogo di utilizzo.
5.5 È necessario ispezionare la merce entro un periodo di tempo ragionevole per accertare eventuali discrepanze rispetto alla qualità e alla quantità concordate. In caso di difetto, il reclamo si considera tempestivo se pervenuto al fornitore entro 3 settimane dal ricevimento della merce; in caso di vizi occulti, le 3 settimane decorrono dalla loro scoperta.
5.6 L'acquirente ha il diritto di presentare qualsiasi reclamo per vizi ai sensi di legge; in ogni caso, l'acquirente ha il diritto, a sua discrezione, di richiedere al fornitore di porre rimedio ai vizi mediante la riparazione o la consegna di un nuovo articolo. Resta espressamente riservato il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, in particolare il risarcimento in luogo dell'adempimento.
5.7 Qualora la Parte Contraente non adempia correttamente al proprio obbligo di eseguire una prestazione successiva senza giustificarne il rifiuto, o qualora la Parte Contraente si rifiuti seriamente e definitivamente di eseguire una prestazione successiva, o qualora la prestazione successiva non abbia esito positivo, o qualora sussista il rischio di perdita d'uso, o qualora per altri motivi non sia possibile differire la riparazione del difetto, l'Acquirente avrà il diritto di porre rimedio al difetto autonomamente o di farlo riparare da terzi, sebbene a spese e rischio dell'Appaltatore, richiedendo a quest'ultimo il rimborso di tutte le spese necessarie. Per tutto il resto, si applicano le disposizioni di legge, fatti salvi gli ulteriori diritti dell'acquirente derivanti dall'esistenza di vizi o garanzie.
5.8 Il termine di prescrizione sarà di 36 mesi, salvo che la legge consenta un termine più lungo, da calcolarsi a decorrere dal momento del trasferimento del rischio, salvo il caso in cui si applichino le disposizioni imperative degli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile italiano.
5.9 Il rischio di danni accidentali e perdite per tutti i servizi da eseguire ai sensi del presente contratto sarà a vostro carico fino al momento dell'accettazione o della consegna. In caso di consegna concordata o prevista, qualora siano necessarie solo alcune parti dell'opera, l'appaltatore effettuerà un'ispezione con l'acquirente per l'utilizzo/la consegna parziale. Né tale ispezione né l'utilizzo/la consegna parziale costituiranno un atto di accettazione. Serviranno semplicemente a stabilire lo stato di avanzamento della produzione e un'eventuale futura azione per risarcimento danni. Se l'acquirente ha già utilizzato parti dell'opera prima dell'accettazione, l'appaltatore non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni causati colpevolmente dall'acquirente. La normale usura e gli altri rischi attribuibili all'utilizzo da parte dell'acquirente saranno a carico dell'acquirente stesso.
- Mantenimento della proprietà
6.1 La fornitura di parti o materiali all'appaltatore da parte dell'acquirente comporta che la proprietà degli stessi rimanga all'acquirente. L'appaltatore li lavorerà o li rielaborerà per conto dell'acquirente. Qualora le parti o i materiali forniti dall'acquirente vengano trasformati con altri articoli non di proprietà dell'acquirente, quest'ultimo acquisirà la comproprietà del nuovo articolo in proporzione al valore delle proprie parti o materiali (al prezzo di acquisto maggiorato di IVA) rispetto agli altri articoli lavorati al momento della trasformazione.
6.2 Qualora la parte o i materiali forniti dall'Acquirente vengano combinati in modo inscindibile con altri articoli non di proprietà dell'Acquirente, quest'ultimo acquisirà la comproprietà del nuovo articolo in proporzione al valore dell'articolo soggetto a riserva di proprietà (al prezzo di acquisto maggiorato di IVA) rispetto agli altri articoli combinati in un dato momento. Se la combinazione avviene in modo tale che l'oggetto del fornitore sia considerato l'oggetto principale, si conviene che il fornitore trasferirà la comproprietà all'Acquirente in proporzione; l'Acquirente manterrà la proprietà esclusiva o la comproprietà per conto dell'Acquirente.
- Responsabilità civile
7.1 Si applicano le disposizioni di legge.
7.2 Qualora l'Appaltatore sia responsabile di danni a un prodotto, l'Appaltatore sarà obbligato a indennizzare e tenere indenne l'Acquirente, a prima richiesta, da qualsiasi pretesa di risarcimento danni da parte di terzi, nella misura in cui la causa del danno rientri nella sfera di competenza e organizzazione dell'Appaltatore e nella misura in cui l'Appaltatore sarebbe ritenuto responsabile nei confronti di terzi.
7.3 Nell'ambito della sua responsabilità civile per danni, il contraente è altresì tenuto a rimborsare tutte le spese sostenute dall'acquirente ai sensi dell'articolo 1223 del Codice Civile italiano, a seguito di un'azione di richiamo o collegate ad un'azione di richiamo effettuata dall'acquirente. L'acquirente è tenuto a informare il contraente del contenuto e
la portata delle misure di richiamo da attuare – nella misura in cui ciò sia possibile e ragionevole – e darà al contraente la possibilità di formulare le proprie osservazioni, fatti salvi gli altri diritti legali rivendicati dall'acquirente nei confronti del contraente.
7.4 Il contraente stipulerà e manterrà una polizza di assicurazione di responsabilità civile del prodotto con una copertura forfettaria non inferiore a 5 milioni di euro per lesioni personali/danni materiali; fatto salvo il diritto dell'acquirente a presentare ulteriori richieste di risarcimento danni.
- Foro competente – Luogo di esecuzione
8.1 Se la Parte Contraente è un Commerciante, il luogo di esecuzione sarà la sede legale dell'Acquirente, ma l'Acquirente avrà anche il diritto di citare in giudizio la Parte Contraente dinanzi al foro competente della sede legale della Parte Contraente.
8.2 La legge applicabile sarà quella italiana, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG). La versione vigente degli Incoterms pubblicata dalla ICC sarà considerata una clausola commerciale.
Samarate, ottobre 2025
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(Firma dell'appaltatore)
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, il contraente accetta espressamente per iscritto le seguenti clausole:
Articolo 2 – Riservatezza
Articolo 4 – Prezzi e modalità di pagamento
Articolo 5 – Ispezione per difetti – Responsabilità civile per difetti
Articolo 7 – Responsabilità civile
Articolo 8 – Foro competente – Luogo di esecuzione
_______________________________(Firma dell'appaltatore)